Annullamento del decreto che vieta la vendita di fiori di CBD e foglie di cannabis senza proprietà stupefacenti

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Il Consiglio di Stato ha annullato il decreto del 30 dicembre 2021, che vietava la vendita di fiori e foglie di cannabis con un contenuto di THC (tetraidrocannabinolo) inferiore allo 0,3%. Rileva che il CBD (cannabidiolo), che non ha effetti psicotropi e non provoca dipendenza, non può essere considerato uno stupefacente. Sostiene che non è stato dimostrato che il consumo di fiori e foglie di queste varietà di cannabis a basso contenuto di THC comporti rischi per la salute pubblica. Di conseguenza, ritiene illegale il divieto generale e assoluto di vendita. Vedi la decisione del Consiglio di Stato Vedi la decisione del Consiglio di Stato

Sequestrato d’urgenza all’inizio del 2022, il giudice della sezione per il giudizio sommario del Consiglio di Stato ha sospeso l’esecuzione di tale divieto con ordinanza del 24 gennaio 2022. Il Consiglio di Stato si pronuncia ora nel merito e ritiene sproporzionato il divieto generale e assoluto di commercializzazione di foglie e fiori di cannabis crudi a basso contenuto di THC, ovvero privi di proprietà inebrianti. Pertanto, annulla tale divieto stabilito con decreto del 30 dicembre 2021.

Il CBD non ha effetti psicotropi e non provoca dipendenza.

L’indagine di merito condotta dal Consiglio di Stato ha stabilito che il contenuto di CBD e THC varia notevolmente tra le diverse varietà di cannabis. Queste due sostanze, CBD e THC, sono i principali cannabinoidi vegetali, concentrati principalmente nei fiori e nelle foglie di cannabis, ma i loro effetti sono molto diversi. I dati scientifici presentati dalle parti hanno dimostrato che il CBD ha proprietà rilassanti e calmanti ed effetti anticonvulsivanti, ma a differenza del THC, non ha effetti psicotropi e non provoca dipendenza. Pertanto, esistono varietà di cannabis, quelle con bassi livelli di THC, che non possono essere considerate stupefacenti.

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Il CBD non rappresenta un rischio per la salute pubblica tale da giustificare un divieto generale e assoluto.

Valutando la legittimità del provvedimento di divieto, il Consiglio di Stato ribadisce innanzitutto che tale divieto deve essere giustificato alla luce dell’obiettivo di salute pubblica perseguito e proporzionato ai rischi per la salute posti dalle sostanze così regolamentate.

Sostiene che i rischi per la salute dipendono dalla quantità di THC effettivamente ingerita, in base ai prodotti consumati e alle modalità di assunzione. Ritiene, in base agli attuali dati scientifici, che la nocività di altre molecole presenti nei fiori e nelle foglie di cannabis, in particolare il CBD, non sia stata accertata.

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Dalle prove scientifiche prodotte durante l’indagine, conclude che il consumo di foglie e fiori di varietà di cannabis con un contenuto di THC inferiore allo 0,3% non crea rischi per la salute pubblica tali da giustificare un divieto generale e assoluto della loro vendita.

I test consentono la differenziazione delle varietà di cannabis.

Inoltre, per giustificare il divieto di vendita, il Ministro della Solidarietà e della Salute ha sostenuto dinanzi al Consiglio di Stato che la circolazione di fiori e foglie di varietà di cannabis senza proprietà stupefacenti, a causa della loro somiglianza con fiori e foglie di varietà di questa pianta con proprietà stupefacenti, comprometterebbe l’efficacia della politica di lotta agli stupefacenti. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha osservato che il contenuto di THC nei fiori e nelle foglie potrebbe essere controllato utilizzando test rapidi ed economici per identificare le varietà con proprietà psicoattive. Il Consiglio di Stato ritiene pertanto che l’efficacia della politica antidroga non possa giustificare il divieto di vendita, allo stato grezzo, di fiori e foglie di cannabis con un contenuto di THC inferiore allo 0,3%.

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( Rédacteur en chef spécialisé en CBD )
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